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Riccardi & Fenucciu Avvocati Associati
Lo studio legale associato Riccardi e Fenucciu ha sede in Salerno ed opera su tutto il territorio nazionale, direttamente o attraverso una serie di qualificati professionisti fiduciari. Nel corso della sua attività lo studio ha maturato significative esperienze nel campo del diritto civile, amministrativo, ambientale, penale amministrativo e penale ambientale. In tali ambiti, lo studio riserva una particolare attenzione all'attività di consulenza, con speciale riguardo all'assistenza dei propri clienti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Lo studio è ubicato in Salerno alla via G. F. Memoli n. 12, nei pressi della nuova cittadella giudiziaria.
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 | diritto processuale: Cassazione SS UU Civili, ordinanza 397/2011 |

Le domande di compensanzione degli esercenti il servizio pubblico di trasporto rientrano nella giurisdizione dell'AGO.
Afferma che:
La domanda del concessionaria di servizi di trasporto pubblico di adeguamento dei contributi dovuti dall'ente territoriale, secondo il criterio dei costi effettivi sostenuti e non di quelli standardizzati o forfettari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del reg. Ce n. 1191 del 1969, modificato dal reg. Ce n. 1893 del 1991, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo il rilievo il diritto soggettivo
ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria;
a tal riguardo, è irrilevante la riconduzione della controversia nella materia dei pubblici servizi, mancando l'esercizio di un potere autoritativo della P.A., né opera l'art. 244 del d.lg. n. 163 del 2006 che, in materia di revisione prezzi, attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo, essendo esclusa, dall'art. 23 del medesimo d.lgs., la prestazione di servizi di pubblico trasporto dall'ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici.
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Postato da demetrio fenucciu il Wednesday, 28 December @ 21:57:40 CET (162 letture)
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 | giurisprudenza: Consiglio di Stato, V, sentenza 1271/2011 |

Chi subisce l'illegittimo ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo ha diritto al risarcimento del danno biologico.
nota dell'avv. Fabio Ferlito
Afferma che l'inerzia della p.a. nel provvedere su una istanza del privato assume particolare valenza negativa (derivando dall'ingiustificata inosservanza del termine di conclusione del procedimento che il legislatore ha elevato all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) cost.), con la conseguenza che risulta valorizzata e potenziata ogni forma di tutela, compresa quella risarcitoria, per i danni da ritardo della p.a., estensibili quindi anche alle conseguenze di detto ritardo sull'integrità fisica del cittadino (cosiddetto danno biologico).
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Postato da demetrio fenucciu il Wednesday, 18 May @ 19:34:33 CEST (384 letture)
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 | evidenza pubblica: Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4 2011 |

Il concorrente definitivamente escluso non è legittimato ad impugnare gli e siti della gara al fine della sua ripetizione.
Afferma che: 1. Il ricorso incidentale con il quale si contesta l’ammissione del ricorrente principale alla gara deve essere esaminato prioritariamente anche se il ricorrente principale invoca l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura; e ciò indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva.
2. L’esame prioritario del ricorso principale è tuttavia consentito, per ragioni di economia processuale, qualora esso sia manifestamente infondato, inammissibile o irricevibile.
3. Il giudice deve decidere prima le questioni di rito rispetto a quelle di merito; tra le questioni di rito la verifica dei presupposti processuali deve precedere quella delle condizioni dell'azione.
4. La titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all’esercizio dell’azione (legittimazione al ricorso) va distinta dall’utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda (interesse al ricorso). In materia di appalti pubblici la legittimazione al ricorso deve essere collegata ad una situazione giuridica differenziata per effetto della partecipazione alla procedura oggetto di contestazione. Pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di riconoscere al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva.
5. Nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla scadenza del bando, al momento della verifica dei requisiti da parte della S. A., al momento dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità.
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Postato da demetrio fenucciu il Friday, 13 May @ 20:01:00 CEST (499 letture)
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 | diritto processuale: Cassazione, SS UU civili, sentenza 26128 2010 |

Opposizione a decreto ingiuntivo - proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell'opposto.
nota dell'avv. Fabio Ferlito
La domanda di ingiustificato arricchimento è domanda diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale perché diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda e diverso è il bene giuridico perseguito. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la sua proposizione, soltanto se tale esigenza nasce dalle difese dell'ingiunto-opponente contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e purché la relativa domanda sia proposta, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta.
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 16 April @ 10:50:57 CEST (362 letture)
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 | diritto processuale: Cass. civile, I, sentenza 21255 2010 |

Giudizio di rinvio - Modalità di riassunzione
Afferma che:
l’art. 392 cpc, che dispone che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio va fatta con citazione, va coordinato con l’art. 394 c.p.c., comma 1, secondo il quale il giudizio va riassunto in base alle norme stabilite per il procedimento davanti il giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, norma che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale della riassunzione con citazione.
Conseguentemente, nei giudizi introdotti con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, laddove sia fatta in forma di citazione anziché in quella di ricorso, il giudizio risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall’art. 393 c.p.c., soltanto qualora l’atto di citazione sia stato depositato in cancelleria entro il termine di decadenza stabilito dalla legge.
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 16 April @ 10:44:07 CEST (324 letture)
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 | Rifiuti in Campania: un magistrato amico dei boss nel team di Bertolaso |
 Da il fatto quotidiano del 2.2.2011 "rifiuti in Campania: un magistrato amico dei boss nel team di Bertolaso."
Si riferisce che:
"Il magistrato Donato Ceglie, pm a Santa
Maria Capua Vetere, ha contatti con gli Orsi, si spende presso Raio (prima alla prefettura poi al
commissariato) per il rilascio di un porto d’armi a Michele Orsi ...";
"Ceglie venne già indicato dall’allora ministro Pecoraro Scanio come sponsor per la nomina di De Biasio al commissariato di governo";
nel corso di indagini penali sarebbero "Di rilievo agli esiti delle s.i.t. rese dal prefetto Catenacci, il quale, in termini compatibili con quanto già desumibile dall’attività intercettativa, fa riferimento ad un’inusitata attività di consulenza svolta dal Ceglie nei confronti dello stesso prefetto
e del commissariato, in ragione della sua precipua competenza professionale, nonché a un
parimenti inusitato interessamento del Ceglie per risolvere un ostacolo formale che si pensava
sussistesse per l’assunzione presso il commissariato di un professionista, l’architetto De
Biasio."
Chissà se qualcuno ha verificato (o verificherà) l'opportunità che un PM che avrebbe intrattenuto i rapporti di cui si parla nell'articolo con soggetti indiziati di appartenere a sodalizi attivi per la gestione illegale dei rifiuti in Campania continui a esercitare le sue funzioni presso gli uffici giudiziari campani ... Qui il testo integrale dell'articolo de "il fatto quotidiano."
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Postato da demetrio fenucciu il Wednesday, 02 February @ 17:58:52 CET (357 letture)
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 | atti amministrativi: Corte Costituzionale, sentenza n. 310/2010 |
 Escludere, per determinate categorie di atti, l'obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 è incostituzionale.
Afferma che:
l’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria". Il comma 2, poi, esclude la necessità della motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
La norma sancisce ed estende il principio, di origine giurisprudenziale, che in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990 aveva già affermato la necessità della motivazione, con particolare riguardo al contenuto degli atti amministrativi discrezionali, nonché al loro grado di lesività rispetto alle situazioni giuridiche dei privati, individuando nella insufficienza o mancanza della motivazione stessa una figura sintomatica di eccesso di potere.
L’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.
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Postato da demetrio fenucciu il Monday, 08 November @ 16:45:40 CET (428 letture)
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 | diritto processuale: Cassazione, III sezione civile, sentenza n. 18971/2009 |
 Il decreto ingiuntivo diviene inefficace solo se la notifica nel termine stabilito fissato dall'art. 644 cpc manchi; la notifica irregolare o nulla, invece, esprimendo comunque la volontà dell'intimante di avvalersi dell'ingiunzione, non incide sull'efficacia del decreto ingiuntivo ma abilita l'ingiunto a proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc.. L'opposizione tardiva, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia del vizio della notifica, perchè taole doglianza, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, non produce risultati utili per l'opponente.
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Postato da demetrio fenucciu il Wednesday, 13 October @ 23:46:33 CEST (373 letture)
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 | diritto processuale: Corte di Cassazione, VI Sezione penale, sentenza 24639/2010 |
 Le sentenze emesse all'esito dell'udienza preliminare vanno impugnate sempre nel termine di 15 giorni.
Nel caso deciso dalla Suprema Corte la procura della Repubblica di SMCV è incorsa in un duplice errore in quanto, in palese contrasto con l’orientamento giurisprudenziale pacifico in materia:
- ha impugnato una sentenza di non luogo a procedere con appello invece che con ricorso per Cassazione;
- ha inoltrato l’appello dopo il quarantaduesimo giorno successivo alla comunicazione del deposito della sentenza (ritenendo applicabile il termine lungo ex art. 585 I comma lettera c cpp), dimenticando che le sentenze di non luogo a procedere, essendo emesse in seguito a procedimento camerale, vanno gravate entro quindici giorni, ex art. 585 I comma lettera a) cpp, indipendentemente dal tempo impiegato dal giudice per il deposito della motivazione.
La VI sez. penale della Suprema Corte di Cassazione ha sanzionato il grave errore dichiarando inammissibile il gravame in quanto, in conformità alla sent. Sez. Un., n. 31312/2002 ed alla giurisprudenza ad essa successiva, ha precisato la portata dell’art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. stabilendo che “il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, aggiungendo che è del tutto ininfluente l’irrituale applicazione, da parte del giudice, di un termine più ampio per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma terzo, c.p.p.”
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Postato da demetrio fenucciu il Thursday, 07 October @ 21:02:54 CEST (411 letture)
(Leggi Tutto... | 1847 bytes aggiuntivi | diritto processuale | Voto: 0)
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 | penale: Cassazione, I Sezione penale, sentenza 41306/2009 |
 Il disastro doloso ex art. 434 c.p. richiede, per essere integrato, il dolo diretto o intenzionale; esso, quindi, va escluso qualora l'atteggiamento psicologico dell'agente sia qualificabile in termini di dolo eventuale o di accettazione dell'evento.
Insomma la norma incriminatrice di cui all'art. 434 cp richiede che l'agente commetta un "fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione ovvero ad un altro disastro" di guisa che, nell'ipotesi in cui il fatto consumato sia stato posto in essere non già per conseguire questo risultato, e cioè un crollo rovinoso ovvero altro disastro, ma per conseguire altra finalità, viene a mancare sia l'elemento oggettivo del reato [che per la sua configurazione richiede appunto un fatto diretto a cagionare crolli o disastri] sia l'elemento psicologico del reato, dacchè il dolo delineato nell'ipotesi anzidescritta dalla fattispecie criminosa comporta la volontà diretta a cagionare detto crollo od altro disastro.
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Postato da demetrio fenucciu il Wednesday, 14 April @ 23:02:42 CEST (515 letture)
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 | lavoro: Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 545 2010 |
 La legge 104/1992 tutela solo le situazioni di assistenza in atto.
Afferma che la giurisprudenza ha ampiamente sottolineato come, pur essendo stato eliminato dall’art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il requisito originariamente previsto della “convivenza”, in base al successivo art. 20 della stessa legge, resta tuttavia fermo che il beneficio in questione spetta soltanto ai soggetti che prestano assistenza a parenti o affini entro il terzo grado “con continuità ed in via esclusiva”. Ne consegue che, da un lato, l’assistenza effettiva e non soltanto di carattere morale deve essere già in atto; dall’altro lato, solo la mancanza di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel Comune di residenza della persona bisognosa, tenuti a qualsiasi titolo a prestare la necessaria assistenza, può legittimare il dipendente a chiedere il trasferimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5795).
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 20 March @ 17:42:00 CET (436 letture)
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 | lavoro: TAR Lazio, sentenza n. 1646/2010 |
 La legge 104/1992 tutela solo le situazioni di assistenza in atto.
Afferma che l’art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (secondo cui "il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede") ha come scopo primario quello di ampliare la sfera di tutela del portatore di handicap, salvaguardando situazioni di assistenza in atto, accettate dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche e dannose
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 20 March @ 17:23:49 CET (402 letture)
(Leggi Tutto... | 783 bytes aggiuntivi | lavoro | Voto: 0)
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 | attività estrattiva: TAR Ancona, sentenza n. 1444/2009 |
 Afferma che:
1. gli “usi
esclusivi” ai quali può essere destinato il calcare massiccio con
purezza superiore al 98% non sono limitati alle necessità
dell’industria chimica, metallurgica, cartaria ed agroalimentare, ma si
estendono in generale all’industria delle costruzioni ed in particolare
alla produzione di pietrisco per conglomerati cementizi ed al settore
degli inerti fini per la confezione di conglomerati bituminosi, senza
alcuna limitazione o contingentamento;
2. l’art. 6-bis, comma 1, della L.R. n. 71 del
1997 consente di esentare l’attività di coltivazione in sotterraneo da tutti i vincoli imposti dal PPAR, ad eccezione di
quello relativo ai corsi d’acqua;
3. il
regolamento per la composizione e il funzionamento della
conferenza dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale di Ancona 13 aprile 2005 n. 14 dispone che gli enti pubblici
locali o statali invitati alla conferenza non assumono la qualità di
componenti e pertanto non concorrono alla determinazione del quorum strutturale della conferenza e all’espressione del parere di cui
all’art. 13, comma 3, della L.R. 71/1997;
4. anche la cava autorizzata all'esecuzione del recupero ambientale del sito - che può contemplare pure attività di estrazione di calcare - va considerata "attiva";
5. i motivi di ricorso proposti in atti non notificati alle controparti sono inammissibili.
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Postato da demetrio fenucciu il Tuesday, 29 December @ 13:04:17 CET (469 letture)
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 | attività estrattiva: TAR Napoli, IV Sezione, sentenza 9613/2009 |
 Afferma che:
1. l'art. 17 delle NTA del PRAE impone l’indizione, ad opera dell’autorità procedente, della
conferenza di servizi per l’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta
necessari per l'approvazione dei progetti estrattivi;
2. l'art. 27 delle NTA del PRAE, come si evince pure dalla direttiva della G.R. 7/10/2009, consente la presentazione di progetti che contemplino superflci in ampliamento poste a monte dell'originario fronte di cava e/o interventi di rimodellamento del fronte di
cava già esistente, al fine di meglio raccordare l’originario sito di cava
con la zona esterna ad essa contigua;
3. la L. R. 14/2008 riguarda, in via transitoria, la sola attività autorizzabile nelle more
dell’attuazione del P.R.A.E. sulla base dei progetti già approvati; essa, quindi, non impedisce la valutazione dei progetti inoltrati ai sensi del P.R.A.E. medesimo.
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Postato da demetrio fenucciu il Tuesday, 29 December @ 12:00:12 CET (504 letture)
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 | inform.ve antimafia: TAR Napoli, I Sezione - sentenza 6241/2009 |
 Afferma che:
1. ai fini dell’adozione di una interdittiva antimafia non si richiede di pervenire al medesimo grado di certezza dei presupposti che può essere assicurato da una decisione assunta in sede giurisdizionale penale e nemmeno dall’applicazione di una misura di prevenzione, essendo all’uopo sufficiente la dimostrazione del mero pericolo del pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici che rendano concretamente plausibile la sussistenza di un collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata.
2. In generale, quindi, l’applicazione di misure straordinarie va motivato con riferimento alla sussistenza di fatti idonei a dimostrare, anche se in via indiziaria e sintomatica, una pericolosità dell’azione invasiva del fenomeno mafioso, attraverso collegamenti o ingerenze che, pur non raggiungendo la soglia dell’illecito penale, comunque si riverberano sull’operatività della pubblica amministrazione o sulla sicurezza pubblica. Tali apprezzamenti, spettanti alla competente autorità amministrativa, sono soggetti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, limitatamente ai casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nonché di difetto di motivazione o di istruttoria.
3. Un'inibitoria antimafia può essere emanata anche in casi in cui non emergano a carico dei soggetti interessati profili suscettibili di rilevanza penale. Pertanto una sentenza di assoluzione non esclude in assoluto che possa essere emanato un provvedimento ostativo, ma anzi essa può contenere elementi che, pur negando la sussistenza di responsabilità con quel grado di certezza richiesto per la condanna in sede penale, possono essere nondimeno rilevanti ai fini della prevenzione antimafia.
4. Tuttavia, allorquando il provvedimento prefettizio, nel trarre indizi unicamente da un procedimento penale a carico di un soggetto, trascura di considerare l’esito conclusivo di quel procedimento, non risulta debitamente valutata e ponderata l'effettiva e compiuta rilevanza delle relative risultanze: in tali ipotesi il provvedimento interdittivo si palesa viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
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Postato da demetrio fenucciu il Monday, 16 November @ 19:37:02 CET (492 letture)
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 | resp.tà magistrati: Corte Costituzionale, sentenza n. 224/2009 |
 E' legittimo il divieto di iscrizione dei magistrati , anche fuori ruolo,
ai partiti politici.
Afferma che: la Costituzione consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela e salvaguardia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati.
La disciplina vigente ha dato attuazione alla previsione costituzionale stabilendo che costituisce illecito disciplinare non solo l'iscrizione, ma anche "la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici": accanto al dato formale dell'iscrizione, pertanto, rileva, ed è parimenti precluso al magistrato, l'organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch'esso suscettibile, al pari dell'iscrizione, di condizionare l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l'immagine.
Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente, perché, nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica.
In particolare, non contrasta con quei parametri l'assolutezza del divieto, ossia il fatto che esso si rivolga a tutti i magistrati, senza eccezioni, e quindi anche a coloro che, come nel caso sottoposto all'attenzione della Sezione disciplinare rimettente, non esercitano attualmente funzioni giudiziarie. Infatti, l'introduzione del divieto si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico.
Né vi è contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto (un conto è l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, altro è l'accesso alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è senza limitazioni.
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Postato da demetrio fenucciu il Friday, 17 July @ 17:25:52 CEST (505 letture)
(Leggi Tutto... | 2546 bytes aggiuntivi | resp.tà magistrati | Voto: 0)
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 | penale: Cassazione penale, VIII Sezione, sentenza n. 24663/2008 |
 NON COMMETTE ABUSO DI UFFICIO IL PROFESSORE CHE RIVELA PREVENTIVAMENTE ALL'ALLIEVO GLI ARGOMENTI SUI QUALI SARA' INTERROGATO ALL'ESAME.
Questi i fatti: D. Ceglie, professore a contratto di ordinamento giudiziario, viene tratto a giudizio per abuso d'ufficio dinanzi al tribunale di Roma per aver assicurato l'ingiusta promozione all'esame di ordinamento giudiziario ad uno studente.
Il Gup proscioglie gli imputati ritenendo che nella condotta contestata non può ravvisarsi l'evento dell'abuso d'ufficio, vale a dire l'ingiusto vantaggio patrimoniale.
La decisione viene impugnata in Cassazione assumendosi che "la promozione ingiusta ad un esame universitario" ha "valenza patrimoniale" determinando "una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi facenti capo all'interessato indipendentemente dall'effettivo incremento economico."
La Corte di Cassazione respinge il ricorso rilevando che il GUP ha fatto buon governo della legge penale non potendo ravvisarsi nella condotta contestata l'ingiusto vantaggio patrimoniale e, quindi, l'abuso d'ufficio.
Questo infatti, opina la corte, deve essere conseguenza diretta della condotta abusiva.
Invece "nel caso in esame, se si predilige la nozione economica di patrimonio, deve escludersi che la posizione di chiaro favoritismo riservata dal Ceglie al Policastro per assicurare a quest'ultimo l'esito favorevole dell'esame universitario abbia comportato un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del beneficiato."
In conclusione "pilotare un esame universitario per favorire un determinato soggetto non determina per costui alcun incremento patrimoniale."
Pertanto la commistione tra professore ed esaminando e cioè tra controllore e controllato non è sufficiente a qualificare i fatti contestati come reato.
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Postato da demetrio fenucciu il Thursday, 26 March @ 09:02:03 CET (510 letture)
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 | giurisprudenza: TAR Napoli, III Sezione, sentenza n. 1301/2009 |
 Le autolinee regionali non interferiscono con quelle ministeriali.
La Marozzi srl, titolare di autolinea triregionale, censura l'autorizzazione biregionale rilasciata dalla regione Campania alla Caputo bus lamentando interferenze con l'attività da essa svolta. Il Tar Napoli, investito della questione, afferma che:
1. il concessionario di autolinea biregionale (di competenza ministeriale) non ha interesse a censurare le modalità di rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di autolinee biregionali (di competenza regionale) qualora non rivendichi l'attribuzione dell'autolinea de qua, ma lamenti interferenze con le autolinee ad essa concesse dall'autorità statale;
2. non è ammissibile in linea di principio configurare turbative ed interferenze tra autolinee allorchè si tratti di titoli abilitativi diversi - sia per natura e regime (concessione ed autorizzazione) sia perchè rilasciati da differente autorità - perchè, trattandosi di entità disomogenee, il raffronto non trova giustificazione normativa. Diversamente opinando si finirebbe con il dedurre, a difesa di privative incompatibili con la vigente normativa, la regola per la quale l'autorizzazione di una regione dovrebbe tenere conto di tutti gli atti consentiti ed autorizzati dal ministero ovvero da altre regioni (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da demetrio fenucciu il Friday, 06 March @ 11:52:40 CET (521 letture)
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 | enti locali: Cassazione civile, III Sezione, sentenza n. 23727/2008 |
 Impignorabilità delle somme vincolate dai Comuni: la Corte di Cassazione chiarisce la portata del vincolo di impignorabilità ex art. 159 TUEL. Questi i fatti: Roberto Buonanno, creditore del Comune di Pozzuoli, intraprende procedura esecutiva mobiliare presso la tesoreria dell'ente; il tribunale, sulla scorta della dichiarazione del tesoriere (resa in assenza del comune) dichiara l'impignorabilità delle somme. La decisione viene censurata dal creditore; la questione viene portata all'attenzione della Corte di Cassazione che afferma che:
1. nel regime dell’espropriazione forzata di somme giacenti presso il tesoriere (ex art. 159 TUEL e sent. 211/2003 Corte Costituzionale) è dovere del tesoriere dichiarare sia se esistono presso di lui somme delle quali è debitore presso l’ente locale sia quale ne è la condizione in rapporto alla delibera di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi;
2. spetta al G. E., anche di ufficio, accertare, in base alla documentazione depositata ed alle osservazioni fatte dal creditore procedente, se il pignoramento sia nullo per essere caduto su somme destinate in base alla delibera notificata al tesoriere, che non abbia perso efficacia per essere stata seguita da pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico;
3. nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso contro l’ordinanza di nullità dal creditore procedente il quale sostenga essere il vincolo di destinazione divenuto inefficace, spetta all’opponente allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre spetta all’ente locale dare la prova che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.
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Postato da demetrio fenucciu il Tuesday, 24 February @ 10:08:46 CET (1014 letture)
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 | proc.to amministr.vo: TAR Salerno, II Sezione, sentenza n. 184/2009 |

Afferma che:
1. la violazione dell’art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241 non produce ex se l’illegittimità del provvedimento finale, dovendosi interpretare la disposizione sul cosiddetto preavviso di diniego alla luce del successivo art. 21 octies della medesima legge, in base al quale, laddove sia dedotto un vizio di natura formale, è imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, conseguentemente, di non annullare l’atto nell’ipotesi in cui la dedotta violazione formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati;
2.
Conseguentemente, allorchè il diniego opposto, valutato anche alla stregua delle argomentazioni difensive, non offre elementi utili ad escludere l’utilità della partecipazione al procedimento, il ricorso deve essere accolto per violazione dell’indefettibile modulo partecipativo la cui sussistenza, per giurisprudenza consolidata, ha carattere assorbente delle restanti censure (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da demetrio fenucciu il Monday, 02 February @ 19:42:58 CET (591 letture)
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 | giurisprudenza: Tar Salerno, ordinanza n. 51 2008 |
 Il Tar sospende l'indizione del referendum regionale per la soppressione del consorzio di bonifica integrale Sarno.
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Postato da demetrio fenucciu il Friday, 22 February @ 10:35:14 CET (554 letture)
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 | attività estrattiva: Tar Napoli, sentenza n. 454 2008 |
ANNULLATO IL PRAE CAMPANIA
Il TAR ha sanzionato l'omessa valutazione dell'apporto partecipativo degli enti locali e la mancata acquisizione del parere dell'autorità di bacino (pubblicata sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa).
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 02 February @ 10:34:45 CET (669 letture)
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 | attività estrattiva: TAR Salerno, II Sezione, sentenza n. 705/2007 |
 Il TAR Salerno chiarisce i presupposti normativamente richiesti per l'annullamento di un'autorizzazione estrattiva asseritamente illegittima. Afferma che: 1. l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un atto illegittimo presuppone, oltre al motivato riscontro delle ragioni della originaria illegittimità, la ponderazione comparativa dei configgenti interessi coinvolti dalla rideterminazione amministrativa (vale a dire dell’interesse pubblico sotteso alla opzione rimotiva – da apprezzarsi nella sua concretezza ed attualità – e degli interessi del privato inciso e degli eventuali controinteressati, la cui consistenza si commisura al grado di affidamento generato della pregressa decisione amministrativa e si incrementa in correlazione al decorso del tempo ed al contributo causale del privato alla originaria scelta contra legem). 2. L’annullamento di un’autorizzazione estrattiva illegittima mentre i lavori sono in corso da anni su area non assoggettata a vincolo ambientale, non può essere motivato– sotto profilo dell’apprezzamento del pubblico interesse e della sua ritenuta prevalenza rispetto a quello privato – con il richiamo alla salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali naturali del territorio (“che a seguito dell’attività estrattiva andrebbero a modificarsi nella morfologia, nei ritmi morfoevolutivi, nella circolazione delle acque, nella stabilità dei versanti con alterazione del suolo, dell’aria e dell’acqua ed impatti negativi da polveri e rumori con inevitabili ripercussioni, in generale, sugli equilibri naturali”): e ciò perché trattasi, all’evidenza, di motivazione per un verso generica ed apodittica (risolvendosi nella mera elencazione delle ragioni ordinariamente ostative a qualunque intervento estrattivo, senza attenzione alle circostanze del caso concreto), per altro verso di assunto intrinsecamente contraddittorio (in quanto in sé ispirato ad una pregiudiziale ed astratta ostilità verso qualsiasi attività estrattiva, ivi compresa quella originariamente assentita), e per giunta fondato su insussistenti presupposti di fatto (allorquando l’area de qua non sia interessata da alcun vincolo ambientale e paesaggistico che possa ritenersi specificamente compromesso). Pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa.
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 17 November @ 16:06:11 CET (595 letture)
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 | enti locali: Cass., Civile, III, sent. 3208 del 2.3.2007 |
 Il manutentore della strada pubblica risponde dei danni subiti dagli utenti ex art. 2051 c.c. Afferma che: 1.l'art. 2051 c.c. si applica anche ai danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell'autostrada da parte del concessionario, salvo che questi dia la prova del caso fortuito, consistente non solo nell'interruzione del nesso di causalità determinato da eventi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo) bensì anche nella dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla norma ed alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e di manutenzione su di esso gravanti, di modo che il sinistro appaia verificato per fatto non ascrivibile a sua colpa. 2. La responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada, a prescindere dalla intrinseca pericolosità per persone o cose (viceversa rilevante ex art. 2050 c.c.), in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragioni di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni. 3. Pertanto, la prova che il danneggiato deve dare per ottenere il risarcimento consiste nella dimostrazioe del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.
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Postato da demetrio fenucciu il Thursday, 09 August @ 20:39:10 CEST (547 letture)
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 | enti locali: Cassazione, I, sent. 24 1 2007 n. 1606 |
 La Corte di Cassazione ribadisce la nullità del contratto d'opera professionale stipulato dalla P. A. senza la forma scritta.
Afferma che per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.; è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme citate, appartenendo alla discrezionalità del legislatore la determinazione delle modalità con le quali la predetta esigenza deve essere coordinata con altri interessi costituzionalmente protetti, quali la tutela del lavoro, anche autonomo, che non è negata ma subordinata a requisiti di forma del contratto.
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 05 May @ 20:29:29 CEST (561 letture)
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 | procedure ablatorie: Cassazione, I, sent. 8/11/2006 n. 23798 |
 L'occupazione appropriativa non si configura in ipotesi di realizzazione di opere private di interesse pubblico.
Afferma che:
1. la realizzazione senza titolo di opere e manufatti di natura privata su terreno altrui, pur se conformi agli strumenti urbanistici ed autorizzati dal comune, non è regolata dall'istituto dell'occupazione appropriativa, ma dalla disciplina dell'accessione posta dall'art. 934 c.c.
2. L'accessione invertita si verifica solo in ipotesi di realizzazione di opera pubblica (costituente bene demaniale o patrimoniale indisponibile) preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità. Esulano, invece, dall'ambito di applicazione di tale istituto le costruzioni che, pur assolvendo a finalità di pubblico interesse, restano di appartenenza privata, ovevro quelle che, pur realizzate dalla p. a. per interessi pubblici, sono destinate a rimanere nell'ambito dei beni patrimoniali disponibili ovvero non sono precedute da dichiarazione di pubblica utilità (cd. occupazione usurpativa).
3. Ove non risulti applicabile l'istituto dell'occupazione appropriativa, la trasformazione del fondo altrui integra un illecito permanente che perdura fino alla rimozione dell'occuopazione abusiva (pubblicata su urbanistica e appalti, 3/2007 p. 324, con nota di L. Marzano)
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 05 May @ 19:47:44 CEST (540 letture)
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 | diritto processuale: Cassazione, SS. UU., sentenza n. 22521/2006 |
 Afferma che: 1. è inammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizione ex art. 41 cpc allorquando il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata solo alla giurisdizione o ad altra questione processuale; 2. non è proponibile il regolamento di giurisdizione allorquando il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia. In tal caso non si verifica un conflitto virtuale di giurisdizione ma, un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, co. 2, n. 1, cpc, può essere denunziato alle SS. UU. della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per Cassazione - in ogni tempo e quindi indistintamente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto, sia o meno passata in giudicato; 3. in base ai principi affermati dalla Corte Costituzionale (n. 204/2004 e 101/2006) la giurisdizione del giudice amministrativo secondo le forme tipiche prescritte dall'ordinamento. Da tale principio discende che l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario nelle ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca lesione dei diritti incomprimibili, come la salute o l'integrità personale o quante volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un comportamento omissivo che incide negativamente su una situazione di diritto soggettivo.
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Postato da mario farina il Friday, 23 February @ 12:32:22 CET (657 letture)
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 | ambiente: Corte di Cassazione, III Sez. penale, sentenza 28/04/06 n. 486 |
 Afferma che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nella esecuzione di opere pubbliche e contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti o da residui di altro tipo derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, non costituiscono rifiuti e sono pertanto sottratte, unitamente ai residui di altro tipo, al regime dei rifiuti, e quindi possono, senza necessità di specifica autorizzazione, essere impiegate, senza alcuna trasformazione e nel rispetto dei limiti di contaminazione previsti dal d.m. 471/1999, per il riempimento dei siti dismessi di cava all'uopo individuati nel progetto sottoposto a VIA.
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Postato da mario farina il Wednesday, 08 November @ 20:29:51 CET (527 letture)
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 | attività estrattiva: TAR Umbria: sentenza n. 390/2003 |
 Il Tar Umbria chairisce la portata ed i limiti dell'istituto dell'avocazione della cava al patrimonio indisponibile della Regione disciplinato dall'art. 45 R.D. 1443/1927.
Afferma che:
1. La normativa vigente lascia le cave “in disponibilità” del proprietario del fondo e soltanto qualora questi “non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo” ne consente l’acquisizione al patrimonio indisponibile della regione;
2. Al fine di evidenziare l’inerzia del proprietario, di fronte all’interesse pubblico ad una adeguata coltivazione della cava l’art. 45 RD 1443/1927 prevede la prefissione da parte dell’Amminitrazione di un termine per l’inizio, la ripresa o l’intensificazione dei lavori di coltivazione da parte del proprietario, decorso infruttuosamente il quale può essere disposta la concessione (a favore di soggetti in grado di coltivare la cava in modo adeguato);
3. Affinché un immobile sia assoggettato al regime giuridico delle cave (inclusa la potestà della regione di attivare, con la diffida, il procedimento di concessione) non basta che quel terreno sia astrattamente suscettibile di essere utilizzato per l’estrazione dei materiali indicati dalla normativa, ma occorre che esso sia impiagabile a cava nel rispetto della normativa, anche pianificatoria, vigente;
4. L’art. 45 RD 1443/1927, allorché sancisce che «le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo» va interpretato nel senso che il proprietario può esercitare l’escavazione sia direttamente, sia attraverso terzi soggetti ai quali abbia trasferito il diritto, sia sotto forma di atto traslativo o costitutivo di un diritto reale, sia di vendita del prodotto dell’estrazione, sia mediante un contratto di affitto o altro negozio lecito;
5. Qualora la normativa vigente precluda al proprietario del fondo il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, non può neppure ipotizzarsi un’inerzia di questi tale da dare ingresso alla procedura di cui all’art. 45, comma 2, del R.D. 1443/1927;
6. In ogni caso, la diffida ex art. 45, comma 2, RD 1443/1927 non è idonea ad assoggettare l’area da coltivare a regime concessorio, ma si limita ad evidenziare la connotazione della cava e l’interesse pubblico al suo sfruttamento; il regime concessorio, infatti, ha inizio solo dopo che sia scaduto il termine concesso al proprietario per intraprendere la coltivazione, direttamente, o per il tramite di terzi ai quali ceda il suo diritto;
7. Lo spirare del termine fissato al proprietario per dare corso allo sfruttamento della cava non produce ope legis l’instaurazione del regime concessorio, ma pone il proprietario in uno stato di soggezione nei confronti dell’emanando atto di concessione il quale, tuttavia, non può essere validamente emanato qualora questi intraprenda la coltivazione dopo la scadenza del termine, ma prima che sia stata data la concessione ad un terzo. In tal caso, infatti, la cessazione dell’inerzia fa venir meno il presupposto dell’atto concessorio, non più necessario per la realizzazione dell’interesse pubblico allo sfruttamento della cava;
8. L’art. 45, comma 2, R.D. 1443/1927 può ritenersi costituzionalmente legittimo soltanto se la legittimità dell’atto di concessione (e di sostanziale espropriazione senza indennizzo) viene subordinata all’inequivoco accertamento dell’impossibilità di realizzare la destinazione di interesse pubblico senza procedere all’avocazione. A tal fine, è necessario che la mancata attivazione del proprietario diffidato presenti caratteristiche tali di univocità, da poter essere interpretata come una positiva manifestazione di disinteresse e di abdicazione.
9. Sotto il profilo oggettivo, l’inerzia rilevante ai sensi dell’art. 45, comma 2 R D 1443/1927comprende le ipotesi nelle quali il proprietario, per limitazioni esterne, non è in grado di coltivare il giacimento; tuttavia, l’ambito di estensione dell’impossibilità oggettiva di coltivare la cava non può essere dilatato fino a comprendere l’impossibilità di conseguire l’obbiettivo (non del semplice sfruttamento, bensì) dell’ottimale sfruttamento del sito.
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Postato da demetrio fenucciu il Thursday, 05 October @ 17:53:57 CEST (506 letture)
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 | diritto processuale: Cassazione, SS. UU., sentenza n. 20.4.2005 n. 8203 |
 Le Sezioni Unite definiscono i limiti entro i quali sono ammissibili nuove produzioni documentali in appello.
Afferma che: 1. l'art. 345, III comma, c.p.c. che fissa il principio generale dell’inammissibilità di nuovi mezzi di prova - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – si applica anche alle nuove produzioni documentali in quanto pure esse suscettibili di determinare un prolungamento delle attività processuali incidente sulla ragionevole durata del processo.
2. L’art. 345 III comma c.p.c. precisa i limiti della regola dell’inammissibilità sancendo i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono alternativamente presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che la parte li indichi, a pena di decadenza, nell'atto di appello, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione.
3. La decisione del giudice di appello sulle nuove produzioni documentali deve essere adeguatamente motivata e può essere censurata mediante ricorso per cassazione.
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 27 May @ 19:31:58 CEST (633 letture)
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 | enti locali: TAR Salerno, I sezione, sentenza n. 563 2006 |
 Afferma che: 1. Non è ammissibile un’azione di singoli consiglieri comunali in relazione ad un contrasto funzionale tra il Consiglio e la Giunta; in particolare, è privo di legittimazione a ricorrere il consigliere comunale insorto avverso una deliberazione di Giunta comunale su argomento ritenuto di competenza del Consiglio comunale, in quanto il contrasto non riguarderebbe in modo diretto il consigliere ma il consesso del quale faceva parte.
2. Il consigliere comunale è legittimato ad impugnare gli atti dell’ente solo quando le censure proposte sono volte direttamente a contestare eventuali lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’Ente medesimo, ovvero a contestarne la modifica della composizione ed il relativo funzionamento a nulla rilevando il generico interesse alla legalità asseritamente violata. Tale legittimazione sussiste ogni qualvolta la violazione della prescrizione normativa integra un vizio insanabile del corretto funzionamento dell’organo consiliare e incide sulla posizione di consigliere, influendo sostanzialmente sull’espletamento delle funzioni consiliari al momento della seduta e sul peso del voto dell’amministratore nell’esercizio delle sue prerogative. In tal caso l’interesse all’annullamento del provvedimento mira a conseguire, in sede di rinnovo della proposta, la legittimità dello svolgimento della seduta e la correttezza della nuova procedura nonché la pienezza del voto, la rilevanza del parere espresso e del voto.
3. E’ infondato il ricorso avverso l’impugnazione della delibera giuntale e della relativa delibera consiliare di ratifica, proposta per presunta violazione dell’art. 178, comma 5, T.U.E.L., in quanto non si ravvisano ragioni, per ritenere che l’assestamento - che è una variazione di bilancio generale e conclusiva e quindi, secondo la previsione dell’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000, comprende il fondo di riserva e deve sottostare al vincolo del pareggio - non sia ricompreso nella previsione dell’art. 175, comma 4, che sancisce l’adottabilità in via d’urgenza da parte della Giunta delle “variazioni di bilancio” (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa; nello stesso senso v. TAR Perugia, sentenza n. 847/2002;
contra, in ordine alla legittimazione dei consilieri comunali a far valere qualunque illegittimità delle deliberazioni consiliari, anche in materia di bilancio v. Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 2573/2006.)
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Postato da demetrio fenucciu il Thursday, 27 April @ 17:27:36 CEST (421 letture)
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 | avvocati: Decreto 3.2.2006 n. 141 |
 Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle
informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni
sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti,
revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro,
ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma
2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' illecite.
(in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2006 - supplemento ordinario - file pubblicato sul sito del Ce.R.Def.)
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Postato da demetrio fenucciu il Tuesday, 25 April @ 11:19:13 CEST (419 letture)
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 | enti locali: TAR Salerno, II Sezione, sentenza n. 143 del 16.2.2006 |
 Legittima la soppressione del corpo di polizia municipale qualora il servizio sia espletato da meno di sette addetti.
Afferma che l'art. 7 della legge n. 65 del 1986 dispone che i comuni possono istituire il "Corpo di polizia municipale", disciplinando la stato giuridico del personale con apposito regolamento, allorché il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti. Poichè tale norma non fa riferimento alla dotazione organica, ma alla circostanza che il servizio di Polizia Municipale sia espletato da almeno sette addetti, può essere legittimamente soppresso il corpo di P. M. costituito in difetto dell'antescritto requisito (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa). v. in senso analogo TAR Brescia sentenza n. 1121/2005.
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Postato da demetrio fenucciu il Saturday, 11 March @ 16:54:22 CET (422 letture)
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 | diritto processuale: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8.11.2005 n. 21592 |
 La Corte di Cassazione nega la sussistenza della doppia tutela sugli atti organizzatori incidenti sul rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.Afferma che: 1. la natura di procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione comporta che il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale si configuri relativamente a tutte le parti, costituite e non, del procedimento principale, mentre resta escluso il controllo di integrità del contraddittorio nel detto processo incidentale. Invero, con la statuizione sulla giurisdizione, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., si identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza di integrazione del contraddittorio. 2. Ai sensi dell'art. 2 comma I del d. lgs. 165/2001 si inscrive nell'attività autoritativa della pubblca amministrazione la cd. configurazione strutturale degli uffici, e cioè l'indicazione delle linee fondamentali dell'organizzazione, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, la precisazione dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la determinazione delle piante organiche. Di fronte a tali provvedimenti, che assumono il ruolo di "atti presupposti" rispetto agli atti organizzativi e di gestione del rapporto di lavoro (conferimento della qualifica dirigenziale, attribuzione degli incarichi) sono astrattamente configurabili situazioni di interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo. In tal caso, secondo il principio della doppia tutela, gli atti presupposti possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo e, contestualmente, possono essere disapplicati dal giudice ordinario chiamato a conoscere degli atti di gestione del rapporto di lavoro, senza che occorra sospendere il giudizio ordinario sugli atti presupponenti in attesa della definizione della controversia amministrativa sugli atti presupposti. 3. Tuttavia, non è sufficiente che si impugni un atto amministrativo e se ne chieda l'annullamento al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, per principio consolidato, la giurisdizione va determinata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, bensì alla stregua del cosiddetto petitum sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio. In applicazione di tale criterio, vengono attratte nella competenza del giudice ordinario le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini dell'annullamento, nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, anche solo con riguardo all'acquisizione di una chance o alla modifica di prerogative inerenti allo stauts del lavoratore ovvero al conferimento o alla revoca di incarichi dirigenziali. Conseguentemente, l'art. 63 comma I del d. lgs. 165/2001 consente soltanto l'instaurazone del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplcazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice del lavoro dall'art. 63 II comma del d. lgs. 165/2001. 4. Diversamente, in capo alle associazioni sindacali con le quali non intercorrono rapporti di lavoro, sono configurabili in astratto, soltanto posizioni di interesse legittimo (impregiudicata la questione della sussistenza, nel caso concreto, della legittimazione processuale e dell'interesse ad agire, la cui valutazione è rimessa al giudice munito di giurisdizione). Del pari è rimessa alla giurisdizione amministrativa la soluzione delle controversie proposte da soggetti che risentono di effetti pregiudizievoli imputabili direttamente agli atti amministrativi presupposti e non agli atti paritetici conseguenziali o applicativi. In tali casi, l'utilità materiale cui si aspiri non può essere conseguita con la mera rimozione degli effetti che l'atto produce sul rapporto giuridico, ma soltanto con l'esercizio in senso favorevole del potere amministrativo, risultato ottenibile solo all'esito del controllo del giudice amministrativo vertendosi in materia di interessi pretensivi (in relazione ai quali il giudizio ordinario non offre spazi di tutela). Pubblicata sul sito istituzionale della Corte di Cassazione.
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Postato da mario farina il Friday, 17 February @ 19:15:23 CET (419 letture)
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 | enti locali: Cassazione Sezioni Unite, sentenza 10.01.2006 n. 478 |
 Afferma che la controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico amministratore (legato all'ente da un rapporto onorario non qualificabile di impiego) per la difesa in procedimenti penali subiti per fatti commessi nell'espletamento del mandato verte su diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Postato da mario farina il Friday, 17 February @ 17:28:13 CET (404 letture)
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 | diritto processuale: Cassazione Sezioni Unite ordinanza 6.2.2003 n. 1807 |
 Pienezza della giurisdizione del giudice del lavoro in materia di pubblico impiego privatizzato.Afferma che: 1. l’art. 63 1° co. del d.lgs n. 165 del 2001 pone la regola della devoluzione al giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) di tutte le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, che non viene derogata in considerazione della natura pubblicistica delle fonti contenenti la disciplina del rapporto di lavoro (nel caso di specie costituita da un decreto ministeriale che disciplina il trasferimento del personale dai ruoli dell'Amministrazione provinciale a quelli dell'Amministrazione statale).
2. Anche se esiste il rapporto di lavoro pubblico "contrattualizzato", a causa del sistema delle fonti concorrenti (la legge e il contratto, ma anche gli atti organizzativi, normativi o amministrativi), il legislatore, per realizzare il risultato che sia un solo giudice ad occuparsi dell'intera e unitaria controversia che può coinvolgere, insieme, l'atto amministrativo presupposto e l'atto applicativo di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, ha accentrato il controllo presso il giudice ordinario, utilizzando lo strumento processuale della cognizione incidenter tantum, senza effetti di giudicato, dell'atto amministrativo.
3. Né l'ampiezza della discrezionalità delle valutazioni spettanti all'amministrazione, né la loro particolare rilevanza sul piano organizzativo rappresentano elementi che possano indurre a dubitare della sussistenza della giurisdizione ordinaria, rilevando il solo dato dell'inerenza della controversia al rapporto di lavoro. Infatti, la legge ha inteso modellare tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle p.a. secondo "il regime di diritto privato del rapporto di lavoro", sicché ha voluto che le posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni fossero riportate, quanto alla tutela giudiziaria, nell'ampia categoria dei diritti soggettivi i quali trovano una tutela piena stanti i poteri attribuiti al G.O., la cui giurisdizione non può conoscere limiti in ragione dell'esistenza di un atto amministrativo presupposto, potendo questi conoscerlo in via incidentale, ai fini della disapplicazione.
4. Quando la domanda introduttiva del giudizio esibisce un petitum sostanziale che si identifica col rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario che la prospettazione della parte si esprima in senso impugnatorio di atti prodromici. Né è dato configurare, nell'ipotesi di petitum sostanziale esteso, ad un tempo, sia all'impugnativa di atti presupposti, sia ai conseguenti atti di gestione del singolo rapporto di lavoro, una sorta di vis attractiva della giurisdizione amministrativa a cagione di questo nesso di presupposizione, in quanto vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione, potendosi, poi, risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione amministrativa e di quella ordinaria su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato.
5. Ove sia proposta una domanda il cui petitum sostanziale si compendia nel diritto alla continuazione del rapporto di lavoro in atto con un’amministrazione provinciale, che si assume leso da una contraria determinazione di quest'ultima, sussiste un indubbio momento di collegamento della controversia con la giurisdizione ordinaria. In tal caso, la circostanza che la cognizione in ordine a tale domanda comporti una valutazione della legittimità o meno di un decreto ministeriale e, prima ancora, della sussistenza o meno, in base alla natura dell'atto, del potere di disapplicazione ad opera del G. O. non rileva ai fini della giurisdizione, ma comporta esclusivamente questioni di limiti interni alla giurisdizione del giudice ordinario, le cui statuizioni devono ricadere esclusivamente sul singolo atto di gestione del rapporto, del quale non può negarsi la riferibilità alla normale capacità di diritto privato dell'Amministrazione stessa.
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Postato da demetrio fenucciu il Sunday, 12 February @ 02:22:18 CET (357 letture)
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 | avvocati: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23.03.2005 n. 6213 |
 Confermata la compatibilità delle tariffe forensi con il diritto comunitario.
Afferma che: 1. il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quando opera in materia discipinare, esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali; 2. il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronunzia in materia disciplinare, è giudice speciale, istituito con l'art. 21 del d. l. 23.11.1944 n. 382 e tuttora legittimamente operante ai sensi della VI disposizione Transitoria della Costituzione; 3. in materia di inderogabilità della tariffa professionale forense, la Corte di Giustizia CE, con sentenza del 19.02.2002 (causa C-35/99), vincolante ultra partes ed erga omnes, ha dichiarato, che le norme comunitarie non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissi dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statuale sia adottata nell'ambito di un procedimento quale quello previsto dal R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.
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Postato da mario farina il Thursday, 09 February @ 18:19:23 CET (376 letture)
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 | enti locali: Corte Costituzionale, sentenza 13.01.2004 n. 1 |
 Afferma che: 1. L'art. 26 del d. lgs. 114/1998, abrogando la l. 426/1971, ha lasciato in vigore le disposizioni concernenti il registro degli esercenti il commercio relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande ex l. 287/1991 ed a quella recettiva di cui alla l. 217/1983; 2. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati; 3. Conseguentemente la normativa concernente l'iscrizione nel registro esercenti il commercio per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si applica anche alla somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di sagre, fiere e manifestazioni (e cioè di eventi caratterizzati dall'afflusso, nei giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze o festività, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche); 4. La disciplina di fiere e sagre, in difetto di una sua espressa riserva alla competenza legislativa statale, appartiene alla potestà legislativa regionale; per tale ragione va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 52 comma 17 della l. 448/2001 nella parte in cui prevede la non applicabilità alle fiere ed alle sagre delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 5. Le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia, possono autonomamente rispondere alle esigenze di cui intendeva farsi carico la norma statale (art. 52 comma 17 l. 448/2001) dichiarata incostituzionale (pubblicata sul sito istituzionale della Corte Costituzionale).
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Postato da mario farina il Tuesday, 31 January @ 11:00:10 CET (366 letture)
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 | evidenza pubblica: Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4/10/05, n. 8 |
 Afferma che: 1. il contratto di fideiussione, secondo la regola generale posta dall'articolo 1333 c. c., si conclude tra fideiussore e beneficiario anche in caso di mancata sottoscrizione da parte del garantito, che non è parte del contratto; 2. negli appalti pubblici la cauzione provvisoria tutela la stazione appaltante sia nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (assolvendo in tal caso ad una funzione indennitaria), sia per ulteriori inadempimenti procedurali del concorrente. Pertanto, nel caso di partecipazione di un'ATI costituenda, la garanzia copre anche la mancata stipulazione del contratto da parte del soggetto individuato quale capogruppo dipendente dal rifiuto dei partecipanti al raggruppamento di conferire il mandato. Ne consegue che la garanzia deve essere, prestata, a pena di esclusione, per tutti i soggetti individuati quali partecipanti al raggruppamento, sia quali mandanti che in veste di capogruppo (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da mario farina il Monday, 23 January @ 16:47:12 CET (354 letture)
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 | diritto processuale: Corte Costituzionale, sentenza n. 460/2005 |
 Afferma che: 1. il magistrato che ha partecipato al collegio che ha dichiarato il fallimento ha il dovere di astenersi, ex art. 51 I comma n. 4 c.p.c., ove designato quale giudice istruttore della causa di opposizione alla sentenza di fallimento. Infatti il giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento va qualificato come impugnazione in senso tecnico di una decisione, resa all'esito di una cognizione deformalizzata ma non parziale o superficiale, che acquista i caratteri essenziali di "altro grado del processo"; 2. la natura sostanzialmente impugnatoria dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento non si riscontra, invece, nei casi dell'opposizione allo stato passivo, del reclamo ex art. 26 legge fallimentare avverso provvedimenti del giudice delegato, del giudizio promosso dal curatore su autorizzazione del giudice delegato, di giudizio di merito promosso dopo la pronuncia di un provvedimento cautelare ante causam, di decisione ex art. 187 quater c.p.c. e di rinvio cosiddetto restitutorio ex art. 354 c.p.c (pubblicata sul sito istituzionale della Corte Costituzionale).
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Postato da mario farina il Monday, 23 January @ 16:12:20 CET (460 letture)
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 | atti amministrativi: TAR Salerno, I Sezione, sentenza n. 2499/2005 |
 Afferma che: 1. le regole procedimentali scolpite negli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 costituiscono applicazione dei principi del giusto procedimento e della trasparenza e hanno, quindi, portata generale che non ammette deroghe, se non nei casi espressamente previsti. Di talchè è fatto obbligo alla P. A. procedente di instaurare - prima dell'adozione del provvedimento finale - il prescritto contraddittorio procedimentale; 2. la revoca dell'autorizzazione di polizia - che, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., è consentita in caso di abuso da parte della persona autorizzata - deve essere disposta sulla base di una discrezionale e ponderata valutazione dell'eventuale abuso accertato e della sua (sempre eventuale) ripetività. E', pertanto, illegittima la revoca fondata esclusivamente su una ellittica informativa prefettizia che si limita a rappresentare l'esistenza, a carico dell'interessato, di "pregiudizi per giochi d'azzardo, associazione a delinquere, usura ed estorsione", non meglio ed ulteriormente circostanziati e dettagliati (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da mario farina il Wednesday, 18 January @ 17:29:06 CET (378 letture)
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 | evidenza pubblica: Consiglio di Stato, V sezione, sentenza n. 537/2005 |
 Afferma che: 1. per principio consolidato i bandi di gara e di concorso sono provvedimenti destinati alla cura concreta degli interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti dei destinatari. Ne consegue che le clausole che identificano requisiti soggettivi di partecipazione degli interessati, provvedendo esse stesse alla cura dell’interesse pubblico per la realizzazione del quale il bando è stato emanato, escludono direttamente dalla platea dei partecipanti quei soggetti il cui esito positivo nella procedura concorsuale non sembra realizzare, con una valutazione formulata direttamente con il bando, l’interesse pubblico perseguito e, quindi, se lesive vanno immediatamente impugnate.
2. Al fine della qualificazione concreta di un appalto come avente ad oggetto servizi o lavori, occorre tenere presente, da una parte, che l’art. 2 comma 1 della L.n. 109/94 annovera espressamente tra i lavori pubblici le attività di “restauro e manutenzione di opere ed impianti” e, dall’altra, che l’art. 1 del D.L.vo n. 157 del 1995 in materia di appalti pubblici di servizi, per quanto concerne i servizi di manutenzione e riparazione, fa riferimento a voci della C.P.C. (Central product classification) secondo una logica di tassatività che porta ad escludere che possano considerarsi manutenzioni rientranti tra gli appalti di servizi attività relative ad impianti non compresi nel relativo elenco (dovendo ritenersi che il legislatore, alla stregua del dettato comunitario, abbia optato per un’elencazione tassativa proprio al malcelato fine di evitare, nei limiti del possibile, questioni sulla qualificazione delle innumerevoli attività di carattere manutentivo e, quindi, i connessi problemi in ordine alla normativa applicabile). Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del D.l.vo n. 157/95, nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi che comprendono lavori accessori, si applicano le norme della L.n. 109/94 qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%. Conseguentemente, un appalto avente ad oggetto “affidamento dei servizi di progettazione e gestione del servizio tecnico manutentivo, del servizio pulizie, del servizio di manutenzione aree verdi, del servizio di riscaldamento e climatizzazione, nonché del servizio costante flusso informatico dei servizi in gara, per immobili di proprietà della Provincia, avente la durata di nove anni, per un importo complessivo pari a euro 20.655.584,00 IVA esclusa” va qualificato come di lavori e non di servizi, secondo il criterio della prevalenza, allorché risultino preponderanti le attività di manutenzione ordinaria delle strutture edili e dei relativi impianti elettrici, idrico-sanitari, di sollevamento, antincendio, di sicurezza e di riscaldamento e raffrescamento, attività tutte appartenenti alla categoria dei lavori pubblici e non dei servizi pubblici ex art. 2, comma 1 della l.n. 109/94 e comportanti una modificazione della realtà fisica con la manipolazione, l’utilizzazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da amministrazione il Sunday, 15 January @ 22:14:44 CET (392 letture)
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 | atti amministrativi: TAR Salerno, I Sezione, sentenza n. 2400/2005 |
 Afferma che: 1. La mera attribuzione di un fatto penalmente rilevante, in conseguenza di una denuncia dell’interessato per dei presunti reati di truffa e falso non meglio circostanziati, non costituisce, in assenza di altri univoci e più dettagliati indizi (e prima che sia intervenuta pronunzia di condanna), elemento determinante e sufficiente per ritenere insussistente il requisito della buona condotta di cui al combinato disposto degli art. 11 e 138, comma 1, R. D. n. 773/1931. Ciostante un’eventuale valutazione negativa del requisito di cui all’art. 138, comma 1 n. 5, R. D. cit., in quanto preordinata all’adozione di provvedimenti lesivi della sfera giuridica del privato, deve fondarsi su una attenta, puntuale e adeguatamente motivata ponderazione degli episodi astrattamente idonei a connotare negativamente la condotta morale del privato; 2. Dato per certo che la prova del venir meno del requisito della buona condotta deve essere fornita dall’Amministrazione, l’onere di indicazione dei fatti ostativi alla permanenza dell’efficacia della licenza di porto d'arma a tariffa ridotta, anche sotto il profilo della possibilità di abuso ex art. 10, R. D. n. 773/1931, non può ritenersi assolto con il generico riferimento ad una denuncia per i reati di truffa e falso (non meglio circostanziati e dettagliati) ed in assenza di ulteriori ed univoci elementi idonei a delineare negativamente l’attuale condotta del destinatario del provvedimento sospensivo. Tale assunto, peraltro, assume maggiore pregnanza allorché a carico dell’interessato non risultano procedimenti penali pendenti, né tantomeno condanne (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da mario farina il Tuesday, 10 January @ 15:48:19 CET (754 letture)
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 | diritto processuale: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 15661/2005 |
 Afferma che: 1. nel processo civile le mere difese sono costituite dalla semplice contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea; 2. l'ammissione dei medesimi fatti accompagnata dalla deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi, invece, costituisce un'eccezione in senso lato; 3. la deduzione di fatti che, senza avere in sè un'efficacia estintiva dell'avversa pretesa, la conseguono tramite una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola o seguita da un accertamento giudiziale, costiuiscono le cd. eccezioni in senso stretto (coincidenti con l'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto all'annullamento, alla rescissione o alla risoluzione). In tal caso, la manifestazione di volontà dell'interessato rileva come elemento integrativo della fattispecie difensiva, con conseguente impossibilità per il giudice di desumere l'efficacia estintiva del fatto dalla sua mera allegazione, in difetto di apposita istanza di parte; 4. l'eccezione di prescrizione va annoverata alla categoria delle eccezioni in senso stretto, afferendo all'esercizio del diritto potestativo del convenuto di provocare, sussistendone le condizioni, l'estinzione del diritto soggettivo vantato dall'attore; 5. la controeccezione di interruzione della prescrizione, invece, non afferisce ad alcuna posizione soggettiva diversa da quella dedotta in giudizio, ma consiste nella semplice contrapposizione all'eccipiente di un fatto dotato di efficacia interruttiva. Invero, il legislatore collega immediatamente l'effetto interruttivo ai fatti previsti dagli art. 2943 e 2944 c.c., onde l'eccezione non amplia i termini della controversia, ma consente di giudicare sulla domanda tota re perspecta: essa, quindi, va rilevata d'ufficio dal giudice, purchè il relativo fatto sia stato tempestivamente dedotto in giudizio, anche se prima dell'eccezione di prescrizione (pubblicata sul sito istituzionale della Corte di Cassazione).
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Postato da amministrazione il Monday, 19 December @ 13:35:11 CET (3122 letture)
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 | proc.to amministr.vo: Tar Veneto, sentenza n. 935/2005 |
 Afferma che l'ordine di rimozione di un'insegna pubblicitaria per mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica costituisce un provvedimento a carattere vincolato che “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; per tale ragione i motivi di censura di carattere formale dedotti, pur se astrattamente fondati, devono ritenersi irrilevanti alla luce dell’art. 21 octies, comma 2° della l. 241/1990 (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da demetrio fenucciu il Sunday, 18 December @ 20:59:11 CET (398 letture)
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 | proc.to amministr.vo: Tar Sardegna, sentenza n. 483/2005 |
 Afferma che: 1. la comunicazione di avvio del procedimento è necessaria in relazione alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità, (e non anche in quella di occupazione d' urgenza, la quale presenta carattere meramente attuativo dei provvedimenti presupposti); 2. la prima parte dell’art. art. 21 octies II comma della l. 241/1990, norma immediata applicazione alle controversie pendenti, introduce dei limiti al potere di annullamento in sede giurisdizionale, ma solo in presenza di atti vincolati, quando vi siano in generale violazioni di norme “sul procedimento o sulla forma”, qualora sia “palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. La nuova previsione, quindi, non è applicabile alle procedure ablatorie afferenti all’esecuzione di opere pubbliche involgenti scelte tipicamente discrezionali. 3. La seconda parte dell’art. 21 octies II comma l. 241/1990, per un certo verso di portata più ampia, essendo riferita a tutti gli atti - di natura discrezionale o vincolata - e per altro verso più limitata, in quanto avente ad oggetto un solo e ben preciso vizio procedimentale, disciplina le conseguenze dell’omissone dell’avviso di avvio del procedimento, che continua ad essere regolato dall’art. 7 della 241/90, e dispone che non si deve procedere all’annullamento giurisdizionale, per tale motivo, ove “l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale norma, tuttavia, non può essere applicata allorché la pubblica amministrazione intimata non adempia all’onere probatorio impostole dalla legge (sentenza pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da demetrio fenucciu il Sunday, 18 December @ 20:38:01 CET (385 letture)
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 | proc.to amministr.vo: Tar Salerno, I Sezione, sentenza n. 671/2005 |
 Afferma che: 1. le regole della partecipazione non possono essere interpretate ed applicate in modo formalistico ed acritico, ma vanno lette alla luce dei criteri generali che governano lo svolgimento dell’attività amministrativa ed individuano i contenuti fondamentali del rapporto tra esercizio della potestà pubblica e tutela delle posizioni delle parti interessate: ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza. Conseguentemente, l’accertato contrasto tra la fattispecie concreta ed il paradigma astratto delineato dalla norma determina l’invalidità dell’atto solo quando la violazione della regola provoca una lesione dell’interesse, ancorché meramente strumentale, perseguito dal ricorrente; 2. Non sussiste l’obbligo di comunicare l'avvio del procedimento allorché si riscontrino le seguenti situazioni: - conoscenza acquisita in tempo utile per realizzare la partecipazione al procedimento; - procedimento che consegue, con un preciso nesso di derivazione necessaria, da una precedente attività amministrativa già conosciuta dall’interessato; - procedimenti amministrativi ad istanza di parte; - mancato assolvimento, da parte dell’interessato, dell’onere di provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un’incidenza causale nel provvedimento terminale; 3. quanto affermato trova conferma nel disposto dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, che ha stabilito che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento on avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; 4. la mancata comunicazione di avvio del procedimento non inficia gli atti del procedimento intrapreso per ampliare le fasce laterali di una strada già oggetto di un procedimento espropriativo, non opposto dagli interessati in quanto: - ricorre, nella specie, l’urgenza qualificata trattandosi di opere da realizzare nell’ambito degli “immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno”; - ricorre, nel caso di specie (variante ad un progetto già approvato e conosciuto dagli interessati) l’ipotesi in cui il procedimento consegue, con un preciso nesso di derivazione necessaria, da una precedente attività amministrativa già conosciuta dall’interessato, atteso che il progetto di variante risulta redatto per “adeguare la fascia di esproprio per una larghezza di metri 20 al fine di comprendere in essa la sede stradale come prevista in progetto, il sistema delle acque superficiali nonché la fascia a verde alberato”, incidendo sulle stesse particelle ed, in particolare, su quella che appare essere la fascia di rispetto della strada progettata; - la soluzione progettuale contenuta nella variante al progetto autorizza anche ad escludere qualunque utilità alla invocata partecipazione, e ciò in applicazione del principio giurisprudenziale innanzi esposto, per cui “l’omissione della comunicazione ex art. 7 l. n. 241/90 comporta l’illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un’incidenza causale nel provvedimento terminale” (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da demetrio fenucciu il Sunday, 18 December @ 20:11:27 CET (369 letture)
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 | evidenza pubblica: TAR Salerno, I sezione, sentenza n. 2450/2005 |
 Afferma che: 1. secondo i principi generali, incombe sull'Amministrazione l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nella conduzione delle trattative (nella specie qualificate e formalizzate dalle regole e dai principi impositivi della c.d. evidenza pubblica), scolpito, in termini generali, dall'art. 1337 c.c.; 2. quand'anche il ritiro in autotutela dei provvedimenti relativi allo svolgimento della gara non risulti, sotto il profilo attizio, illegittimo, non è esclusa, sotto il profilo dei comportamenti, la possibilità di qualificare la condotta amministrativa in termini di culpa in contrahendo, allorchè - appunto prescindendosi dall'illegittimità dell'atto impugnato - debba ritenersi che la stessa abbia violato il legittimo affidamento dei soggetti privati partecipanti alla gara e le regole di lealtà e correttezza che ne impongano la salvaguardia nella fase del qualificato contatto preordinato alla selezione del contraente (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da Mario Farina il Friday, 02 December @ 20:58:43 CET (394 letture)
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 | ambiente: TAR Sardegna, II sezione, sentenza n. 1387/2005 |
 Afferma che: 1. In ordine al sistema dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di gestione del vincolo paesistico, la funzione della Sovrintendenza non ha il senso di un "controllo" di legalità, ma di cogestione del vincolo paesaggistico (A.P. n. 9/2001); conseguentemente, se entrambi i soggetti titolari della funzione (Stato e Regione o Comune delegato) operano, seppur a livelli diversi, alla concreta gestione del vincolo, il rapporto fra gli stessi non può esprimersi in termini di contrapposizione, ma dev'essere, piuttosto, dominato dal principio di leale collaborazione. Da questo principio discende che lo Stato non può annullare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, per il solo fatto che la stessa risulti carente di motivazione, potendo l'annullamento seguire solo laddove si dimostri necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela; 2. Il difetto di motivazione non assume rilevanza laddove vi sia un'adeguata e approfondita istruttoria, opportunamente documentata, che faccia da supporto al rilascio del nulla osta, essendo questo il momento qualificante della decisione di compatibilità; 3. La tutela di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99 non comporta l'inedificabilà assoluta delle aree vincolate, ma subordina la edificabilità ad una verifica di compatibilità con la salvaguardia del valore tutelato (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da Mario Farina il Wednesday, 30 November @ 18:26:21 CET (405 letture)
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 | ambiente: Cassazione penale, III Sezione, sentenza n. 20499 2005 |
 Afferma che: 1. Anche se una direttiva non può certamente creare, di per sé, obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso, né può avere l'effetto, di per sé e indipendentemente da una norma giuridica di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni, le disposizioni nazionali vanno interpretate alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia che, quale interprete qualificato del diritto comunitario, ne precisa autoritariamente il significato; 2. conseguentemente, l’art. 14 del d. l. 178/2002, che esclude dall’applicazione del regime dei rifiuti "beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C al d. lgs. 22/1997", va interpretato come idoneo a limitare l’ambito della deroga alla responsabilità penale con esclusivo riferimento ai "sottoprodotti" ovvero "i materiali o le materie prime certamente riutilizzate nel corso del processo di produzione senza previa trasformazione"; 3. pertanto restano assoggettati alla nozione di rifiuto i "residui di produzione" suscettibili di eventuale riutilizzo economico previa trasformazione.
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Postato da amministrazione il Wednesday, 30 November @ 18:17:26 CET (395 letture)
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 | diritto processuale: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria: sentenza n. 4 2005 |
 Afferma che: 1. il giudice di appello valuta di ufficio la giurisdizione solo in presenza di una statuizione implicita; ove, invece, il giudice di prime cure abbia esplicitamente affermato la propria giurisdizione, la relativa statuizione può essere conosciuta dal Consiglio di Stato soltanto in presenza di apposito gravame di parte; 2. anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, deve ritenersi che le ipotesi di giurisdizione esclusiva contemplate dalla normativa vigente non postulino la congiunta deduzione, nello stesso processo, della violazione di interessi legittimi e di diritti soggettivi (come accade allorchè i provvedimenti autoritativi asseritamente lesivi vengano impugnati ed annullati dal giudice amministrativo); conseguentemente, è ammissibile l'instaurazione, dinanzi al giudice amministrativo, di una lite volta a conseguire il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi causalmente dipendente da fattori riconducibili all'esplicazione di un pubblico potere, anche dopo la consumazione della sua forza autoritativa per la mancata conclusione del procedimento nei termini di legge; 3. in particolare, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica la controversia risarcitoria proposta da chi si assuma leso da comportamenti materiali della p. a., quali l'apprensione di un bene per la realizzazione di un'opera pubblica, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, anche quando - medio tempore - abbiano perso retroattivamente efficacia a causa della mancata conclusione del procedimento espropriativo nei termini di legge (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa)
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Postato da amministrazione il Wednesday, 30 November @ 10:45:32 CET (386 letture)
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 | ambiente: Cassazione penale, III Sezione, sentenza n. 14433 2004 |
 Afferma che: 1. Il principio della separazione dei poteri, del quale costituiscono corollario le tuttora vigenti regole di cui agli artt. 4 e 5 della fondamentale legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, comporta il potere - dovere dell'A.G.O., sia civile, sia penale, di disattendere gli atti amministrativi solo se illegittimi, vale a dire inficiati da radicali vizi, quali la violazione di legge, il difetto di competenza, il palese eccesso di potere, tali da comportarne, in virtù del sindacato incidentale attribuito dall'ordinamento al giudice ordinario, la disapplicazione; per converso nessun potere è riconosciuto ai giudici civili e penali di sindacare l'opportunità degli atti in considerazione, sostituendosi alla P.A. nell'esercizio di quelle facoltà discrezionali, tecniche e/o di merito, comunque implicanti valutazioni comparative di opposte esigenze, di rilevanza pubblica, operando scelte di priorità ad essa sola attribuite. 2. In presenza di un’autorizzazione amministrativa legittima, e quindi non disapplicabile, è precluso all’AGO sostituirsi agli organi deliberativi e consultivi della P.A. nella finale valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco (da una parte quelli alla conservazione dell'integrità dell'ambiente e del paesaggio, dall'altra l'esigenza collettiva di realizzazione di un parcheggio non lontano dall'Abbazia, al fine di consentirne l'agevole raggiungimento da parte dei frequenti e numerosi "pellegrini") per pervenire ad un giudizio definito di illegittimità, ma sostanzialmente di vera e propria inopportunità della scelta operata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale. 3. Il vincolo ambientale non comporta l'assoluta immodificabilità dei beni interessati, ma solo la necessità di sottoporre le progettate modifiche al vaglio delle autorità, cui la legge attribuisce non solo l'imposizione, ma anche la gestione del vincolo; conseguentemente, deve ritenersi che l'art. 734 c.p., nel fare riferimento alla "speciale protezione dell'autorità", abbia adottato la tecnica del rinvio c.d "formale" (non "recettizio"), nel senso che il vincolo viene in considerazione non con esclusivo e statico riferimento al suo momento impositivo, ma nel suo divenire dinamico, con la conseguenza che un intervento su beni tutelati, assentito da un'autorizzazione, regolarmente rilasciata, non può mai integrare gli estremi oggettivi della contravvenzione di cui al citato articolo del codice penale. div>
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Postato da amministrazione il Saturday, 26 November @ 20:20:07 CET (410 letture)
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 | ambiente: Cassazione penale, IV Sezione, sentenza n. 32125 2004 |
 Afferma che: 1. con riguardo all’articolo 734 c.p., esistono due orientamenti giurisprudenziali, uno - espresso dalle sezioni unite con la sentenza n. 248/1993 - secondo cui l'autorizzazione amministrativa, anche pienamente regolare, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 734 c.p. ma è valutabile solo in termini di elemento soggettivo del reato e l’altro - espresso dalla sentenza n. 3125/1996 - secondo cui in presenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa cui compete la gestione del vincolo posto a protezione del bene, le opere autorizzate non possono integrare il reato di cui all'art. 734 cod. pen. perché l'autorizzazione amministrativa costituisce un modo di gestione del vincolo sul luogo protetto, secondo regole alle quali la norma penale effettua rinvio; 2. in ogni caso, anche secondo l’orientamento meno rigoroso, il giudice penale non si deve limitare a prendere atto dell'esistenza di un'autorizzazione, essendo suo compito verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente derivante da opere autorizzate dalla pubblica amministrazione, la effettiva esecuzione delle opere nei limiti in cui è stato autorizzato l'impatto territoriale nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi in quanto l'illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa; 3. al fine della verifica della conformità dell’intervento edilizio realizzato a quello assentito ai fini ambientali strumentale al riscontro dell’astratta configurabilità della fattispecie di cui all’art. 734 c. p., va riconosciuto specifico rilievo all’attuazione di un mutamento di destinazione da turistico a residenziale, anche se senza opere (in quanto un uso transitorio di un immobile da parte di una pluralità di soggetti non proprietari, tipico della destinazione turistica, provocherebbe un impatto ambientale inferiore rispetto a quello provocato da un uso di tipo residenziale da parte dei proprietari).
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Postato da amministrazione il Saturday, 26 November @ 20:14:52 CET (432 letture)
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 | ambiente: Cassazione penale, III Sezione, sentenza n. 15299 2004 |
 Afferma – richiamando la sentenza n. 248/1993 delle SS, UU. – che, ai fini dell'applicazione dell'art. 734 c.p., è demandato sempre al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione, in quanto trattasi di reato di danno e non di pericolo caratterizzato dall'alterazione o distruzione della bellezza naturale, il cui accertamento (con riferimento all'evento concretante la contravvenzione) spetta al giudice, giacché il provvedimento della pubblica amministrazione può assumere, al limite, rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico.
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Postato da amministrazione il Saturday, 26 November @ 20:05:58 CET (391 letture)
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 | diritto processuale: TAR Salerno, II sezione, sentenza n. 25/2005 |
 Afferma che: 1. La verifica del Giudice dell'ottemperanza in ordine alla valenza conformativa al "giudicato" dell'attività dell'Amministrazione deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza da ottemperare; e la detta attività deve basarsi esclusivamente sulla sequenza "petitum-causa petendi - motivi di gravame - decisum". Ciò comporta che in sede di giudizio di ottemperanza non può farsi valere un interesse che, concernendo una vicenda nuova e diversa, non può essere collegato alla sentenza da ottemperare; 2. La domanda di conclusione del contratto con effetti giuridici retroattivi riguarda un interesse del ricorrente che, oltre ad essere di per sé già espresso in forma di prospettiva potenziale ed eventuale e, quindi, non attuale, riguarda una vicenda ulteriore, diversa e futura collegata alle attività procedimentali di acquisto dell'immobile in relazione alle quali, nell'eventuale concretizzarsi dell'attualità del relativo interesse, può farsi valere, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l'efficacia retroattiva della sentenza del Giudice (pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa).
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Postato da Mario Farina il Monday, 14 November @ 16:26:42 CET (387 letture)
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